venerdì, 10 gennaio 2025 | 13:40

Concordato preventivo biennale: versamento dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento in relazione ai redditi prodotti dalle società o dalle associazioni

Pronte le indicazioni per la compilazione del modello F24 e la ridenominazione del codice identificativo “73” (AdE - risoluzione 09 gennaio 2025 n. 1/E)

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Concordato preventivo biennale: versamento dell’imposta sostitutiva in regime di ravvedimento in relazione ai redditi prodotti dalle società o dalle associazioni

Pronte le indicazioni per la compilazione del modello F24 e la ridenominazione del codice identificativo “73” (AdE - risoluzione 09 gennaio 2025 n. 1/E)

Dopo l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (AdE - risoluzione n. 50/E del 2024), il Fisco con la risoluzione in oggetto fornisce le indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917).

Soci o associati

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;

- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

- “73” . “Contribuente - Società”.

Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 Società o associazione

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’art.  5 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’art. 73, co. 1, lett. a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli artt. 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nel precedente provvedimento (AdE -risoluzione n. 50/E del 2024).

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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